Art. 5
Capo I

Art. 5

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In vigore dal 29 ago 1982
La sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione fatta a termini del primo capoverso dell'art. 198 del Codice di procedura penale, e la sottoscrizione della enunciazione dei motivi di impugnazione, fatta a termini del quarto capoverso dell'articolo 201 del Codice predetto, devono essere accompagnate dalla attestazione della autenticità della firma fatta da parte di un notaio, o del sindaco o del giudice conciliatore o di un membro del Consiglio dello ordine forense. L'attestazione della autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-5