Capo I
Art. 3
3 / 20In vigore dal 5 ago 1976
Agli effetti dell'ultima parte dell'art. 170 del codice di procedura penale, il decreto di irreperibilità emesso durante l'istruzione cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di primo grado e quello emesso in quest'ultimo cessa di avere efficacia con la trasmissione degli Atti al giudice competente per il giudizio di appello o di rinvio.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 11-22 marzo 1971, n. 54(in G.U. 1a s.s. 24/3/1971, n. 74)ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilita' emesso nel giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado".
- La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 197 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), nella parte in cui - in relazione all'art. 170, ultimo comma, codice di procedura penale e per effetto dell'estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello, prevista dall'art. 519 codice di procedura penale - prescrive che il decreto di irreperibilita', emesso nel giudizio di appello, cessa di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione e non con la pronuncia del giudice di appello".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-3