Capo II
Art. 16
17 / 20In vigore dal 16 apr 1958
Le norme della legge 18 giugno 1955, n. 517, si applicano a tutti i procedimenti e gli affari penali in corso all'entrata in vigore della legge stessa, in qualunque stato e grado si, trovino, se non sia diversamente stabilito.
Gli atti compiuti secondo le norme abrogate del codice di procedura penale conservano la loro validità.
Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall' delle norme di attuazione modificato dallo articolo precedente, sono validi purchè conformi alle norme della presente legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-16