Art. 15
Capo I

Art. 15

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In vigore dal 13 ago 1955
Contemporaneamente ai provvedimenti contenuti nell'ultimo capoverso dell'art. 640 del codice di procedura penale il presidente della Corte d'appello nomina il relatore affinché riferisca in camera di consiglio. La persona, a cui è notificato l'avviso indicato nell'ultima parte dell'art. 640 del codice di procedura penale, può, entro il termine ivi stabilito, direttamente o a mezzo di un difensore, esaminare nella cancelleria della Corte di appello gli atti e i documenti, fare dichiarazioni e presentare memorie difensive. Nello stesso termine il pubblico ministero può presentare requisitorie. La Corte decide con decreto motivato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-15