Art. 13
Capo I

Art. 13

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In vigore dal 13 ago 1955
Gli atti di istruzione, che possono essere esaminati dai difensori ai termini dell'art. 304-quater del codice di procedura penale, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo sono segnate la data del deposito in cancelleria e la durata di esso fissata dal giudice. Scaduto il termine fissato dal giudice, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-13