Art. 11
Capo I

Art. 11

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In vigore dal 13 ago 1955
Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale dell'imputato, il cancelliere, appena decorsi i termini stabiliti dalla legge, deve trasmettere, in originale o in copia, al giudice superiore gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare. La stessa disposizione, per quanto applicabile, si osserva nell'ipotesi in cui, ai termini della prima parte dell'art. 279 del codice di procedura penale, sia stata proposta domanda di libertà provvisoria in pendenza del ricorso per cassazione ed abbia già avuto luogo la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 dello stesso codice.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-11