Capo I
Art. 10 bis
16 / 20In vigore dal 25 ago 1988
1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorità giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente.
2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-08;666#art-10-bis