Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 ago 1955
Le somme corrisposte in attuazione del precedente saranno recuperate, in unica soluzione, nella prima applicazione del provvedimento di conglobamento parziale dei trattamenti economici di cui è cenno nello stesso .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;746#art-2