Art. 2
2 / 4In vigore dal 24 ago 1955
Le somme corrisposte in attuazione del precedente saranno recuperate, in unica soluzione, nella prima applicazione del provvedimento di conglobamento parziale dei trattamenti economici di cui è cenno nello stesso .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;746#art-2