Art. 9
9 / 10In vigore dal 28 ago 1955
Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, l'esecuzione delle analisi, e tutti gli altri adempimenti derivanti dall'azione di vigilanza per l'esecuzione delle norme contenute nella legge e nel presente regolamento, compresa la procedura da seguire in caso di denuncia all'autorità giudiziaria, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-05;667#art-9