Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198; Visto l'art. 46 (quarto comma) delle convenzioni stipulate con le Società concessionarie del servizio telefonico pubblico, approvate con i regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507, 508 e 509; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 347 del 14 gennaio 1953, riguardante le tariffe telefoniche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 56; Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 498 del 4 giugno 1955, con il quale è stato istituito fino al 31 dicembre 1955 un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il provvedimento n. 498 del 4 giugno 1955, del Comitato interministeriale dei prezzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 stesso mese, con il quale è stato istituito, limitatamente al periodo 1 luglio 31 dicembre 1955, un sovraprezzo integrativo delle tariffe telefoniche, si applica, per la parte concernente le tariffe interurbane, con le norme di cui ai seguenti articoli.
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