Art. 1
1 / 1In vigore dal 4 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 199, n. 1059; 5 aprile 1950, n 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 29 aprile 1954 n. 738; 30 giugno 1954 n. 753; 31 luglio 1954 n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, n. 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71 e 16 febbraio 1955, 220;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n 312;Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso;
Dopo l'art. 57, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione dell'Istituto di tecnica, economica aziendale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Istituto di tecnica economica aziendale
Art. 58. È istituito presso la Facoltà di economia e commercio, l'Istituto di tecnica economica aziendale, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 647.
Art. 59. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo della tecnica economica aziendale.
Art. 60. - Per il raggiungimento di tali fini l'Istituto dispone di una, biblioteca specializzata, organizza discussioni, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materiale bibliografico e statistico, organizza e sussidia viaggi e permanenze all'interno e all'estero, nonché visite aziendali presso complessi aziendali, mercantili, industriali e bancari e istituzioni di commercio.
Art. 61. - Il direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di tecnica industriale e commerciale dell'Università, ed in caso di vacanza chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale della tecnica industriale e commerciale.
Art. 62. - Gli studenti della Facoltà ed i laureati in economia e commercio possono partecipare a conferenze ed a discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto.
Art. 63. - L'Istituto potrà eventualmente disporre di i borse di studio che vengono conferite dal Consiglio della Facoltà di economia e commercio o da Enti pubblici o privati, in base alle modalità che saranno stabilite dai fondatori.
Art. 66 (già 51). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
27) Papirologia;
28) Archeologià cristiana;
29) Etnologia;
30) Storia della lingua italiana,;
31) Storia delle religioni;
32) Lingua e letteratura russa;
33) Storia della geografia;
34) Archivistica.
Art. 163 (già 129). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
7) Genetica;
8) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
Art. 174 (già 140). - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di "idrobiologia e pescicoltura" (semestrale).
Art. 196 (già 168), relativo alla scuola di perfezionamento in filologia classica, è modificato come segue:
"Gli iscritti alla scuola di perfezionamento in filologia classica sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi vari secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di lettere e filosofia. L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma viene, prima dell'inizio dell'anno accademico, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite la, Facoltà e Scuola".
La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 43. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-02;897#art-1