Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 15 in data 24 gennaio 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo ha stabilito di accettare la donazione, di un appezzamento di terreno, disposta in suo favore dal comune di Seriate, per la costruzione di una scuola per la preparazione di maestranze edili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;.
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Bergamo è autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore dal comune di Seriate, di un appezzamento di terreno, sito in Seriate, della superficie di are 40,00, alle condizioni previste dalla deliberazione n. 15 del 24 gennaio 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1955
GRONCHI
CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 36. - CARLOMAGNO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-02;894#art-1