Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937 n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e della industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 19 in data 7 aprile 1955, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara ha stabilito di acquistare un'ulteriore porzione di terreno edificatorio per l'ampliamento della sala di contrattazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara è autorizzata ad acquistare dai signori Marino Iside, Marco, Rocco, Giuseppina e Nelda fu Galileo, mq. 275 circa di suolo edificatorio, sito in Pescara, per l'ampliamento della sala di contrattazioni, alle condizioni specificate nella deliberazione n. 19 del 7 aprile 1955. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1955 GRONCHI CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1955 Atti dei Governo, registro n. 93, foglio n. 35. - CARLOMAGNO
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