Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: È approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato l'8 giugno 1955 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e l'Azienda autonoma di soggiorno di Pieve di Cadore, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone da Pieve di Cadore a Col Contras, in comune di Belluno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1955 GRONCHI ANGELINI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 177. - CARLOMAGNO
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