Art. 2
2 / 2In vigore dal 21 dic 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 giugno 1954 in conformità al disposto dell'art. 14 dell'Accordo indicato nell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - ANDREOTTI - ROSSI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 128. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-02;1250#art-2