Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 21 dic 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 4 giugno 1954 in conformità al disposto dell'art. 14 dell'Accordo indicato nell'articolo precedente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - ANDREOTTI - ROSSI - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 128. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-08-02;1250#art-2