Art. 1
1 / 3In vigore dal 12 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pavia il 5 febbraio 1955, e gli atti aggiuntivi in data 16 aprile 1955 e 7 giugno 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-27;935#art-1