Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2838 e modificato con i regi decreti 20 settembre 1928, n. 2250; 31 ottobre 1929, n. 2386; 20 novembre 1930, n. 1939; 27 ottobre 1932, n. 2066; 27 dicembre 1934, n. 2439; 10 ottobre 1936, n. 2037; 14 marzo 1938, n. 885; 5 maggio 1939, n. 1172; 11 luglio 1942, n. 936; 5 settembre 1942, n. 1234, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1617; 30 ottobre 1949, n. 1140; 11 aprile 1951, n. 652 e 4 febbraio 1955, n. 115; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 13) "Dottrina dello Stato". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria è aggiunto quello di: 12) "Radiologia (semestrale)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 luglio 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 115. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-27;787#art-1