Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403 e 27 marzo 1954, n. 735;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di:
"Filologia medioevale ed umanistica".
Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:
7) "Filosofia morale;
8) Storia della pedagogia".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di:
5) "Linguistica".
Art. 43. - Nell'elenco degli Istituti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di:
13) "Istituto di chimica analitica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1955
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 112. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-24;779#art-1