Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 nov 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1939, n. 1592, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 27 ottobre 1954, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo presso la Facoltà di agraria.
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