Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 gen 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta avanzata dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania con sede in Bari, in data 18 dicembre 1953, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Alta Irpinia ricadente nelle province di Avellino e Foggia per un'estensione di ettari 106.641;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 524 in data 18 marzo 1955 del Ministero dei lavori pubblici e n. 122500 in data 27 maggio 1955 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1970;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio dell'Alta Irpinia ricadente nelle province di Avellino e Foggia, esteso per ha. 106.641 e delimitato secondo la linea segnata nella corografia su scala 1: 100.000, che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1955
GRONCHI
COLOMBO - ROMITA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 143. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-15;1275#art-1