Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 22 nov 1955
È istituita in Belgrado (Jugoslavia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ad eccezione delle Repubbliche popolari di Croazia e Slovenia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-07-14;992#art-2