Capo III
Art. 9
9 / 36In vigore dal 1 set 1962
Sono demandati agli Uffici provinciali del tesoro:
a) la concessione dell'assegno di incollocamento di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria dalla seconda all'ottava;
b) la concessione dell'assegno di previdenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra, alle vedove ed ai genitori dei caduti, prevista dagli articoli 41, 56 e 72 della prefatta legge n. 648;
c) i provvedimenti per la concessione della indennità di ricovero a favore dei minori invalidi, da devolvere all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al secondo comma dell', e per l'attribuzione della quota del trattamento complessivo di pensione ai legali rappresentanti dei minori ricoverati, di cui all'art. 37 della stessa legge n. 648;
d) la concessione dell'aumento, a titolo di integrazione per i figli, contemplata negli articoli 46, 47 e 48, a favore dell'invalido o della donna invalida provvisti di pensione o di assegni di 1ª categoria.
e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di età, ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;
f) la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilità agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;
g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente ;
h) la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;
i) la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilità a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - già provvisto di pensione;
l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonché personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;
m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all' della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;
n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;
o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-9