Art. 7
Capo II

Art. 7

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In vigore dal 1 giu 1956
La Cassa depositi e prestiti, salvo richiesta di pagamento degli interessati secondo le norme degli della legge 6 luglio 1949, n. 466, liquiderà ed emetterà i mandati per il pagamento degli interessi sui depositi in effetti pubblici o in numerario, se liberamente esigibili, il 1 gennaio di ogni quinquennio quando il capitale effettivo o nominate di detti depositi non superi le lire 50.000, ed il 1 gennaio di ogni anno quando il capitale anzidetto superi le lire 50.000 e non raggiunga le lire 500.000. Quando invece il capitale nominale ed effettivo di detti depositi raggiunga le lire cinquecentomila la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento degli interessi avverrà semestralmente.
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