Capo II
Art. 6
6 / 36In vigore dal 1 giu 1956
L'art. 109 del regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, è così modificato:
"Gli Uffici provinciali del tesoro non possono, senza apposita autorizzazione della Direzione generale, iniziare alcun giudizio, nè transigere sopra alcuna contestazione giudiziale interessante la Cassa.
Essi, però, possono provvedere, senza alcuna autorizzazione della Direzione generale, all'incameramento, per prescrizione, del capitale dei depositi già a libera disposizione, qualunque sia l'ammontare".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-6