Art. 4
Capo II

Art. 4

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In vigore dal 1 giu 1956
Le disposizioni contenute nell' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sono estese a tutti i mutui della Cassa depositi e prestiti che siano garantiti dalle Province e dai Comuni. In ordine alle pubblicazioni della, deliberazione di assunzione del mutuo e della decisione tutoria di approvazione, il prefetto, con propria dichiarazione, attesta che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni medesime e che l'atto è divenuto esecutivo a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'art. 300 della suindicata legge comunale e provinciale. In relazione a quanto prescritto dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.
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