Art. 29
Titolo II

Art. 29

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In vigore dal 1 giu 1956
È abrogato l'art. 387 del R. C. G. S. approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-29