Art. 21
Titolo II

Art. 21

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In vigore dal 1 giu 1956
I compensi per lavoro straordinario dovuti al personale che presta servizio presso gli Uffici periferici sono liquidati dai capi degli Uffici provinciali o regionali e sono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-21