Titolo II
Art. 19
19 / 36In vigore dal 1 set 1962
Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.
Un esemplare del ruolo provvisorio aperto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-19