Art. 1
Titolo I

Art. 1

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In vigore dal 1 giu 1956
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per la attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l' della legge 11 marzo 1953, n. 150; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per i tesoro e per le finanze; Decreta: . I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna Provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro. I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi. I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero dei tesoro, alle altre Amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi. Nulla però è innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968, e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonché dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-30;1544#art-1