Titolo VIII
Art. 71
71 / 71In vigore dal 14 set 1955
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nei precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - MATTARELLA - GAVA - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 101. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-71