Art. 69
Titolo VIII

Art. 69

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In vigore dal 14 set 1955
Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia. Dal parere della Giunta provinciale si può prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-69