Art. 64
Titolo VII

Art. 64

64 / 71
In vigore dal 14 set 1955
A modifica del secondo comma, nn. 2 e 3, dell'art. 111 del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è attribuita, agli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la facoltà di autorizzare, caso per caso: 1) l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patente di secondo grado da meno di sei mesi; 2) l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado dei monocoli che possiedono il visus dell'occhio non inferiore ad otto decimi raggiunto senza correzioni di lenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-64