Titolo VI
Art. 63
63 / 71In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente:
"Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-63