Art. 49
Titolo V

Art. 49

49 / 71
In vigore dal 14 set 1955
Il secondo comma dell' della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dai seguenti: "Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale. In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante e demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato. Le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato: dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco, dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero dei trasporti".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-49