Titolo IV
Art. 39
39 / 71In vigore dal 14 set 1955
Il primo comma dell' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"Chi ha il diritto di usare una funicolare non può servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli può associare all'esercizio altri utenti per il trasporto di prodotti similari, previa denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, eseguendo le maggiori opere di protezione che fossero necessarie a tutela della pubblica incolumità, e corrispondendo le altre indennità che potessero spettare ai proprietari dei fondi servienti in caso che ne risultasse maggiore aggravio".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-39