Titolo IV
Art. 38
38 / 71In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"Eseguito l'impianto, il richiedente deve dare notizia dell'avvenuto compimento dei lavori all'autorità che rilasciò l'autorizzazione, alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche eventualmente interessate ed, in ogni caso, ai sindaci dei Comuni nel cui territorio si svolge la funicolare, i quali ultimi ne daranno notizia agli interessati mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati sono ammessi a presentare i loro rilievi sul modo come l'opera è stata eseguita.
Se entro tale termine non siano stati prodotti reclami e se entro trenta giorni dalla denuncia il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, non emette alcun provvedimento, il richiedente può senz'altro intraprendere l'esercizio.
Tuttavia è sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da rilasciarsi dal presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie ed altre opere pubbliche.
Copia conforme del provvedimento di autorizzazione è comunicata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune alle autorità centrali che spetta la vigilanza ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche attraversate".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-38