Titolo IV
Art. 33
33 / 71In vigore dal 14 set 1955
L' del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione all'impianto di una funicolare è accordata:
a) dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del comune, a seconda che l'impianto si svolga integralmente nel territorio della Provincia o del Comune;
b) dal presidente della Giunta provinciale della Provincia nel cui territorio in modo prevalente si svolga l'impianto, in ogni altro caso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-33