Titolo II›Capo I
Art. 3
3 / 71In vigore dal 14 set 1955
Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di più Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, è presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea.
L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-3