Capo II
Art. 26
20 / 71In vigore dal 30 nov 1980
L' del regio decreto-legge 7 settembre 1938 n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente:
"L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie è concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso.
Qualora la linea interessi il territorio di più Comuni della stessa Provincia, la concessione è accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 753.
Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione".
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104) l'abrogazione del presente comma salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-26