Art. 18
Titolo IICapo I

Art. 18

18 / 71
In vigore dal 14 set 1955
All'art. 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, alla competenza dell'Amministrazione centrale dei trasporti s'intende sostituita la competenza dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i casi in cui è ad essi attribuito il potere di concessione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-18