Art. 17
Titolo IICapo I

Art. 17

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In vigore dal 14 set 1955
L'art. 256 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente: "Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate: a) dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell'ambito di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Province diverse; b) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Negli atti di concessione è stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi, riservata esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio, di cui al precedente articolo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-28;771#art-17