Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;
Considerata la opportunità che la Chiesa di San Domenico in Siena sia conservata ed additata al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione:;
Decreta:
La Chiesa di San Domenico in Siena è dichiarata monumento nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 giugno 1955
GRONCHI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 91. - CARLOMAGNO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-26;758#art-1