Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 16 ago 1955
N. 598. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Istituto "Andrea Doria" per l'assistenza agli orfani e alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, cui è affidata l'amministrazione della "Fondazione Carabiniere" viene autorizzato ad accettare nell'interesse della Fondazione stessa le somme di L. 80.000 (ottantamila) in contanti e di L. 900.000 (novecentomila) nominali in titoli di Stato rendita 5%, raccolte mediante spontanee elargizioni dei militari dell'Arma dei carabinieri e ne viene infine approvato lo statuto. Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte del conti, addì 23 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 107. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-06;598#art-1