Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 27 lug 1955
Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei graduati e militari di truppa da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 giugno 1955 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 72. - CARLOMAGNO
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