Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 27 set 1955
Gli esami di idoneità constano delle stesse prove stabilite per gli esami di merito distinto, tranne la prova scritto-grafica.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;805#art-3