Art. 2
2 / 2In vigore dal 19 ago 1955
Il Prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Capriva del Friuli ed i ricostituiti comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni del personale attualmente in servizio presso il comune di Capriva del Friuli.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogo-tenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Capriva del Friuli, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA
Visto il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 11. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;612#art-2