Art. 2
2 / 2In vigore dal 19 ago 1955
Il Prefetto di Foggia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Monte Sant'Angelo ed il costituito comune di Mattinata, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Monte Sant'Angelo, che sarà inquadrato negli organici del comune di Mattinata, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 153. - E. GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-06-03;610#art-2