Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 14 ago 1955
La dipendente che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari e dalla denunzia ai fini delle sanzioni penali previste dalla legge, nella perdita, per la durata non inferiore a sei mesi, del godimento della indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari. Il comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui, essendosi verificate modifiche allo stato patrimoniale del marito, la dipendente ometta di provvedere all'aggiornamento della dichiarazione già prodotta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - GAVA - VIGORELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 116. - CARLOMAGNO
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