Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 ago 1955
Per il personale straordinario della Ferrovie dello Stato sistemato a ruolo ai sensi della legge 30 novembre 1952, n. 1844, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto che chieda il riconoscimento del servizio non di ruolo entro tre mesi da tale data, il contributo di riconoscimento è calcolato sillo stipendio spettante alla data di decorrenza del collocamento in ruolo. Nel caso in cui la comunicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo non sia stata data al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al precedente comma decorrerà dal giorno in cui la comunicazione stessa verrà data.
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