Art. 8 · Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307 .
Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo ICapo I

Art. 8

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Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307 .

In vigore dal 28 dic 1984
( C.C. 25 luglio 1940 - D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, L. 307). Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche: a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale i lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purchè il lavoratore percepisca, gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 19 dicembre 1984, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1984, n. 354) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-8